Art. 41
Il conto consuntivo e' presentato entro il trenta aprile dell'anno successivo ed e' approvato entro il trentuno luglio. I conti consuntivi degli enti e aziende comunque dipendenti dalla Regione sono compresi in allegato nel conto consuntivo della Regione redatto secondo i criteri previsti dalla legge regionale. La Giunta regionale presenta con il conto una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti riguardanti servizi e opere della Regione con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari e operativi. La stessa relazione indica le spese erogate dagli enti o aziende dipendenti o a partecipazione regionale, nonche' le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate o per le quali la Regione si avvale dei loro uffici. La Giunta regionale, al termine di ogni trimestre, trasmette alla competente Commissione consiliare il consuntivo di cassa.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
