Art. 51
I Regolamenti regionali e quelli contenenti le norme di attuazione di leggi della Repubblica, previsti dal secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e da singole leggi statali, sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio regionale e pubblicati nei modi previsti per le leggi dallo Statuto. Entrano in vigore in ogni caso nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
