[1]Referendum consultivo

[2]Il Consiglio regionale puo' deliberare; a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il ricorso al referendum consultivo della popolazione dell'intero territorio della Regione o di parte di esso, per questioni di particolare interesse. Le modalita' per il ricorso al referendum consultivo e per il suo espletamento sono disciplinate da legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art45 · fonte su Normattiva