Art. 45
[1]Referendum consultivo
[2]Il Consiglio regionale puo' deliberare; a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il ricorso al referendum consultivo della popolazione dell'intero territorio della Regione o di parte di esso, per questioni di particolare interesse. Le modalita' per il ricorso al referendum consultivo e per il suo espletamento sono disciplinate da legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
