Art. 36
[1]Revoca della Giunta
[2]La proposta di revoca del Presidente e della Giunta e' presentata da almeno un quinto dei Consiglieri e approvata, per appello nominale, dalla meta' piu' uno dei Consiglieri in carica. La proposta di revoca e' posta in discussione non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di presentazione. Entro 30 giorni dall'approvazione della proposta di revoca il Consiglio deve procedere alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta a norma dell'articolo 34 del presente Statuto.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
