Approvazione
Art. 46
[1]Poteri della Giunta
[2]Alla Giunta, che delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti, spetta a norma delle leggi e dei regolamenti:
- 1)provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale;
- 2)predisporre e presentare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- 3)amministrare il demanio e il patrimonio della Regione;
- 4)adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, sempreche' essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
- 5)deliberare sui progetti dei lavori, nei limiti dei piani generali, per l'esecuzione di opere pubbliche e sull'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione, quando non trattasi di compiti delegati dalla Regione ad enti minori;
- 6)sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali;
- 7)deliberare i contratti della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;
- 8)deliberare in materia di liti, attive o passive, rinunce e transazioni, sentita, salvo i casi di urgenza, la competente Commissione;
- 9)esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali;
- 10)deliberare il regolamento per l'esercizio della propria attivita'.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
