[1]Poteri della Giunta

[2]Alla Giunta, che delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti, spetta a norma delle leggi e dei regolamenti:

  • 1)provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale;
  • 2)predisporre e presentare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  • 3)amministrare il demanio e il patrimonio della Regione;
  • 4)adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, sempreche' essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
  • 5)deliberare sui progetti dei lavori, nei limiti dei piani generali, per l'esecuzione di opere pubbliche e sull'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione, quando non trattasi di compiti delegati dalla Regione ad enti minori;
  • 6)sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali;
  • 7)deliberare i contratti della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;
  • 8)deliberare in materia di liti, attive o passive, rinunce e transazioni, sentita, salvo i casi di urgenza, la competente Commissione;
  • 9)esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali;
  • 10)deliberare il regolamento per l'esercizio della propria attivita'.

Testo vigente dal 28 luglio 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art46 · fonte su Normattiva