La Regione riconosce il diritto delle organizzazioni sociali e dei cittadini all'informazione sull'attivita' regionale e predispone gli strumenti per il suo esercizio. Assicura la disponibilita' dei dati raccolti dai propri uffici o dagli enti e aziende dipendenti; nel rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e con il limite della riservatezza necessaria per il buon funzionamento dell'amministrazione.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-28;519~art42 · fonte su Normattiva