Art. 42
La Regione riconosce il diritto delle organizzazioni sociali e dei cittadini all'informazione sull'attivita' regionale e predispone gli strumenti per il suo esercizio. Assicura la disponibilita' dei dati raccolti dai propri uffici o dagli enti e aziende dipendenti; nel rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e con il limite della riservatezza necessaria per il buon funzionamento dell'amministrazione.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
