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Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila sono esonerate dal contributo alla Cassa per i posti vacanti o coperti da sanitari non iscritti alla Cassa medesima.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 27 luglio 1954
