[1]La Cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della Cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.

[2]I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa di previdenza sono alienati e convertiti in denaro per essere collocati in impiego fruttifero in conformita' della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.

[3]I fondi sono impiegati nel piu' breve tempo possibile e nel miglior interesse della Cassa di previdenza, nelle forme stabilite dalle disposizioni sulla Cassa depositi o prestiti.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art24 · fonte del testo