[1]La Cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della Cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.

[2]I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa di previdenza, sono alienati e convertiti in denaro, per essere collocati in impiego fruttifero, in conformita' della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.

[3]I fondi sono impiegati nel piu' breve termine possibile e nel migliore interesse della Cassa di previdenza nelle forme stabilite dalle disposizioni della Cassa depositi e prestiti.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art30 · fonte del testo