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[1]Ha diritto di conseguire l'indennita' per una sola volta il sanitario iscritto alla Cassa di previdenza che, dopo cinque anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile:
- a)sia licenziato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico;
- b)sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dal servizio con risoluzione del rapporto d'impiego per il raggiungimento del limite di eta' stabilito dalla legge o dal regolamento organico, per inabilita' fisica, per incapacita' professionale, per scarso rendimento, nell'interesse del servizio o per essersi posto in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo;
- c)sia cessato dal rapporto d'impiego per qualunque causa in eta' di 60 o piu' anni;
- d)sia cessato dal rapporto d'impiego per provvedimento disciplinare o in conseguenza di condanna penale che non importi la perdita o la sospensione del diritto al trattamento di quiescenza a norma dei successivi articoli 36 e 37;
- e)sia cessato dall'iscrizione alla Cassa per passaggio ad un impiego dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;
- f)sia cessato dal rapporto d'impiego per cause diverse da quelle previste dalle lettere precedenti, purche' comprovi con visita medica collegiale, richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione, di essere divenuto inabile permanentemente a riassumere servizio.
[2]Agli effetti del presente Ordinamento il sanitario trattenuto in servizio dopo la risoluzione del rapporto d'impiego si considera come riassunto in servizio ai sensi del successivo articolo 57.
[3]L'indennita' e' pari ai quattro quinti del valore capitale, calcolato in base alla tabella B annessa al presente Ordinamento, della pensione teorica determinata in base alla tabella A annessa all'Ordinamento stesso.
[4]Nel caso di condanna penale di cui alla precedente lettera d) l'indennita' e' concessa nella misura dei due terzi del valore capitale predetto.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 27 luglio 1954
