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[1]La vedova nei riguardi del cui matrimonio con il sanitario iscritto alla Cassa si verifichino le condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 30 e che alla morte del sanitario non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, ha diritto di conseguire la pensione indiretta:
- a)quando il sanitario muoia in attivita' di servizio, dopo aver prestato venti o piu' anni di servizio utile;
- b)quando il sanitario, dopo aver prestato venti o piu' anni, e meno di venticinque anni, di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;
- c)quando il sanitario muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto.
[2]In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 30.
[4]Gli orfani di sanitaria hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 27 luglio 1954
