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[1]L'esercizio del diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita rimangono sospesi nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la pena stessa sia estinta.
[2]La sospensione predetta si applica nei riguardi del sanitario anche nel caso in cui sia condannato alla interdizione dalla professione sanitaria per delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe, per i quali, a norma dell'art. 555 del Codice penale, l'esercizio di detta professione abbia costituito circostanza aggravante. La sospensione cessa quando sia interamente decorsa la durata dell'interdizione professionale o la pena stessa sia estinta.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 16 gennaio 1966
