[1]I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilita' sono calcolati per intero agli effetti della indennita' o della pensione.
[2]I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego non sono calcolati.
Testo vigente dal 31 luglio 1939
