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[1]I servizi simultanei che abbiano dato luogo a duplice iscrizione alla Cassa di previdenza con relativo duplice pagamento dei contributi personali e degli Enti, si computano separatamente ai fini del conseguimento di due distinti assegni di quiescenza.

[2]I servizi utili prestati simultaneamente presso due o piu' Enti con unica iscrizione alla Cassa di previdenza si valutano come unico periodo agli effetti del computo del servizio utile complessivo per il conseguimento di un solo assegno.

[3]Nei casi di simultaneita' di servizi utili prestati senza iscrizione alla Cassa e di altri servizi utili prestati con regolare iscrizione o senza, i singoli periodi possono valutarsi disgiuntamente, ciascuno per una sola volta, ai fini del conseguimento di distinti assegni di quiescenza.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 27 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art46 · fonte del testo