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[1]Il sanitario che abbia conseguito dalla Cassa di previdenza l'indennita' o la pensione, qualora continui o riprenda servizio presso uno degli Enti contemplati dal presente Ordinamento, puo' continuare a godere della pensione e viene iscritto alla Cassa per conseguire l'indennita' o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato secondo le norme del presente Ordinamento.

[2]Il sanitario predetto puo' chiedere che la nuova indennita' o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, purche' rinunzi alla pensione e rifonda, alla Cassa di previdenza le somme pagategli a titolo d'indennita' o di pensione con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento annuo.

[3]Il sanitario condannato che abbia riassunto servizio, per ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo la condanna, deve rifondere anche le somme pagate alla moglie ed ai figli, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento annuo.

[4]La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versare, oppure ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni o delle indennita' in vigore alla data della presentazione della domanda.

[5]Se il sanitario cessi dal servizio prima di avere completato la rifusione del suo debito, la somma residuale viene ricuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta od indiretta o sulla indennita'.

[6]Il servizio utile dopo la presentazione alla Prefettura od alla Cassa di previdenza della domanda di rifusione deve essere almeno di due anni compiuti.

[7]Il sanitario che, essendosi avvalso della facolta' di cui al secondo comma del presente articolo, non compia successivamente alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura, o alla Cassa di previdenza un biennio di servizio, ha diritto soltanto alla restituzione della indennita' o delle quote di pensione rimborsate alla Cassa e dei relativi interessi composti al saggio legale, con il ripristino, a decorrere dal giorno in cui fu sospeso il pagamento, della pensione gia' liquidatagli. Qualora pero' il sanitario predetto venga a morire in attivita' di servizio prima di aver compiuto il biennio, la vedova e gli orfani hanno diritto di conseguire la nuova indennita' o la nuova pensione in ragione del servizio utile complessivamente prestato dal sanitario, previa trattenuta sull'indennita' o sulla pensione, delle somme ancora dovute per completare la rifusione.

[8]La pensione dovuta per inabilita' o per morte dipendente da causa di servizio non e' rispettivamente cumulabile con altra pensione diretta o con altra pensione indiretta a carico, anche parziale, della Cassa di previdenza, salvo agli aventi diritto la facolta' di opzione per la pensione piu' favorevole.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 18 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art57 · fonte del testo