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[1]La iscrizione e' facoltativa per i sanitari appartenenti alle categorie di cui al precedente articolo 6 che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • a)percepiscano uno stipendio inferiore a lire mille annue;
  • b)abbiano prestato servizio prima delle date rispettivamente indicate nel precedente articolo 6 con o senza iscrizione a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali,
  • c)siano alla dipendenza di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente non raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila;
  • d)siano in servizio in qualita' di medico assistente od aiuto degli Istituti ospitalieri senza diritto ad acquistare la stabilita'.

[2]E' pure facoltativa l'iscrizione per i sanitari assunti in via provvisoria o interinale - in posti regolarmente istituiti - prima dell'entrata in vigore del presente Ordinamento nonche' per i sanitari precedentemente non iscritti alla Cassa che all'atto dell'assunzione in servizio presso i Municipi della Libia avessero superato il 45° anno di eta'.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 27 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art8 · fonte del testo