I telegrammi e radiotelegrammi inviati dal rappresentante a bordo della Ditta alle Amministrazioni interessate ai lavori, ed anche alla Ditta, nelle sedi di Milano, Roma e La Spezia, nonche' i telegrammi e radiotelegrammi inviati da tali sedi alle Amministrazioni anzidette ed al proprio rappresentante a bordo, quando si riferiscono esclusivamente ai lavori in corso, saranno considerati come telegrammi e radiotelegrammi di servizio. I telegrammi e radiotelegrammi di servizio spediti dal rappresentante della Ditta a bordo, debbono essere muniti del visto del delegato governativo.
Testo vigente dal 20 settembre 1950
