I telegrammi e radiotelegrammi inviati dal rappresentante a bordo della Ditta alle Amministrazioni interessate ai lavori, ed anche alla Ditta, nelle sedi di Milano, Roma e La Spezia, nonche' i telegrammi e radiotelegrammi inviati da tali sedi alle Amministrazioni anzidette ed al proprio rappresentante a bordo, quando si riferiscono esclusivamente ai lavori in corso, saranno considerati come telegrammi e radiotelegrammi di servizio. I telegrammi e radiotelegrammi di servizio spediti dal rappresentante della Ditta a bordo, debbono essere muniti del visto del delegato governativo.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-20;731~art10 · fonte del testo