La Direzione generale dell'A.C.I., entro la fine di.ciascun mese successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti di cui all'art. 9 dara' comunicazione, con prospetto in duplice esemplare, al Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - per il tramite dell'ispettorato tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E. del numero complessivo delle bollette rilasciate e dei contrassegni metallici venduti e dell'importo globale delle somme riscosse in tutto il territorio nazionale durante il mese, distintamente per gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e per quelli adibiti al trasporto di cose, e per i velocipedi a motore, motocicli leggeri e motofurgoncini leggeri. La Direzione generale dell'A.C.I. deve inoltre, non piu' tardi del 31 marzo di ciascun anno, trasmettere in doppio esemplare al Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - sempre per il tramite del predetto Ispettorato, il rendiconto generale della gestione scaduta relativa al periodo 1 dicembre-30 novembre, specificando:

  • a)gli incassi fatti in ciascuna provincia;
  • b)gli estremi delle quietanze di Tesoreria dei versamenti eseguiti;
  • c)gli aggi percetti;
  • d)il numero delle bollette ricevute ai sensi dello art. 4, di quelle rilasciate, annullate, rimaste in bianco o mancanti nei bollettari dati in carico ai singoli Uffici esattori, ed altresi' delle bollette rimaste in bianco presso la Direzione generale dell'A.C.I.;
  • e)il numero dei contrassegni metallici ricevuti in carico, di quelli venduti, di quelli non esitati concentrati presso la Direzione generale dell'A.C.I. e di quelli mancanti. Al rendiconto dovranno essere allegate le originali quietanze di Tesoreria.

Testo vigente dal 9 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-07;206~art10 · fonte del testo