L'importo dovuto allo Stato per le tasse di circolazione e per la tassa di bollo riscosse nel territorio della Repubblica in ciascun mese deve essere dall'A.C.I. versato alla Tesoreria provinciale di Roma entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso, fatta deduzione della quota di aggio stabilita - giusta il successivo art. 14 la quale viene trattenuta all'atto di ciascun versamento, facendo cio' risultare da apposita distinta munita del visto dell'intendente di finanza di Roma. Appena provveduto al versamento la Direzione generale dell'A.C.I. deve trasmettere al Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari, tramite l'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. le copie delle quietanze rilasciate dalla Tesoreria provinciale di Roma, munite del visto e del bollo dell'Intendenza, di finanza di Roma. In caso di ritardo nei versamenti allo Stato degli importi mensili, l'A.C.I. e' obbligato a corrispondere gli interessi di mora dell'otto per cento in ragione d'anno. Annualmente in base ai documenti dei versamenti effettuati alla Tesoreria ed alle eventuali rettifiche dei detti documenti, l'Amministrazione finanziaria provvede alla definitiva liquidazione dei compensi spettanti all'A.C.I. ed agli eventuali conguagli. In base alla stessa liquidazione l'A.C.I. provvede all'immediato versamento in Tesoreria delle somme che risultassero eventualmente trattenute in piu'.

Testo vigente dal 9 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-07;206~art13 · fonte del testo