Entro i primi quattro giorni di ciascun mese ogni Ufficio esattore deve compilare sull'apposito modulo un rendiconto delle somme giornalmente riscosse nel mese precedente nell'intera circoscrizione provinciale per tasse di circolazione e delle somme versate nel mese precedente. Nel detto rendiconto devono anche essere indicati, per ciascun bollettario esaurito o in corso di uso, gli estremi delle bollette emesse, di quelle annullate, di quelle rimaste in bianco e di quelle eventualmente mancanti, dando giustificazione di tale mancanza. Di tale rendiconto deve essere trasmesso entro lo stesso termine di giorni quattro un esemplare alla Direzione generale dell'A.C.I., uno al Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - uno all'Ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari, territorialmente competente per il controllo di cui al secondo comma dell'art. 11; un quarto esemplare deve rimanere depositato presso l'Ufficio esattore medesimo. Gli Uffici esattori debbono restituire alla Direzione generale dell'A.C.I. i bollettari completamente utilizzati entro il mese successivo a quello in cui sono stati esauriti, non appena i bollettari stessi siano stati controllati, ai sensi del secondo comma dell'art. 11, dai funzionari delegati dagli Ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari competenti per territorio. La Direzione generale dell'A.C.I. appena ricevuti tali bollettari deve procedere alla, constatazione dello stato dei medesimi, assicurandosi che il numero delle bollette usate e di quelle annullate corrisponda alle risultanze dei rendiconti mensili e che le bollette annullate o in bianco contengano le figlie col relativo disco contrassegno, apponendo in fondo a ciascun bollettario il visto di regolarita e provvedendo all'annullamento delle bollette annullate o in bianco con un timbro a perforazione contenente la dichiarazione "annullato". La Direzione generale dell'A.C.I. ha l'obbligo di conservare i bollettari come sopra restituiti dagli Uffici esattori, finche' non sia stata ultimata la verifica delle percezioni da parte dell'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E. e comunque finche' il Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - non abbia dato il suo benestare alla loro distruzione o al loro concentramento in luogo opportuno.

Testo vigente dal 9 aprile 1951

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