La compilazione delle bollette deve essere effettuata giusta le norme seguenti: In ciascuna bolletta, contenente il numero del bollettario e il numero progressivo della bolletta, l'Ufficio esattore deve riportare, desumendoli dalla licenza di circolazione il cognome, il nome e la residenza del contribuente, il numero di immatricolazione, la categoria, la destinazione, la portata utile in quintali, la potenza in CV, il sistema di alimentazione dell'autoveicolo e la data delle variazioni eventualmente avvenute dopo la precedente esazione, sulla portata o potenza. Devono essere inoltre indicati l'ammontare della tassa pagata, la data e il luogo del versamento, il periodo di tempo cui la tassa versata si riferisce e gli eventuali riferimenti a precedenti riscossioni, il tutto seguito dalla firma dell'esattore e dal timbro a calendario dello Ufficio. Nelle bollette figlie devono risultare:
- a)gli estremi numerici del bollettario e della bolletta;
- b)la specie del veicolo;
- c)la data di scadenza della bolletta;
- d)il numero di immatricolazione dell'autoveicolo;
- e)l'importo della tassa pagata in cifre e in lettere;
- f)la data e il luogo del versamento;
- g)la firma dell'esattore e il timbro dell'A.C.I. Nelle matrici delle bollette rilasciate gratuitamente ai possessori degli autoveicoli temporaneamente importati dall'estero devono essere riportate le generalita del possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato nonche' le indicazioni relative ai dati dei documenti di circolazione, alla categoria dell'autoveicolo ed alla potenza in CV. Nelle matrici stesse va annotata la data di compilazione, seguita dalla firma dell'esattore. Nelle bollette figlie corrispondenti devono risultare: l'anno solare del rilascio, gli estremi numerici del bollettario e della bolletta, il numero di targa, la data della consegna e la firma dell'esattore. Dalle matrici dei bollettari di serie IV e dalle rispettive bollette figlie, debbono risultare le generalita' del contribuente, la somma pagata, il titolo e la causale del pagamento, le caratteristiche sommarie dell'autoveicolo, la liquidazione della tassa, ricuperata e gli eventuali riferimenti alle precedenti riscossioni. L'Ufficio esattore all'atto in cui riscuote le tasse deve annotare sopra la licenza di circolazione dell'autoveicolo, nell'apposito spazio, la data ed il numero della bolletta e del bollettario, la somma riscossa, la portata, utile in quintali e la potenza in CV, la destinazione nonche' il periodo di validiti del pagamento. In calce alle dette indicazioni l'esattore deve apporre la propria firma ed' il timbro a calendario ad inchiostro grasso. La tassa di bollo di quietanza deve essere riscossa in modo virtuale e contabilizzata secondo le norme stabilite dal Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari; tale tassa deve essere versata separatamente dalla tassa di circolazione nei modi e termini stabiliti dal successivo articolo 13.
Testo vigente dal 9 aprile 1951
