Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025. 91 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per tutte le questioni di nazionalita', connesse con l'applicazione della presenteConvenzione, e' stabilito che gli aeromobili hanno la nazionalita' dello Stato, sul registro del quale sono regolarmente immatricolati.
tolto: Un aeromobile puo' essere immatricolato presso uno dei due Stati, soltanto se appartiene per intero a cittadini aventi la nazionalita' di esso Stato. Se l'aeromobile appartiene ad una societa' o altro ente giuridico, questo, qualunque sia la sua forma, dovra' soddisfare a tutte le condizioni richieste dalla legislazione italiana o dalla legislazione ungherese per essere considerato, rispettivamente, come italiano o come ungherese.aggiunto: Convenzione tra Italia e Ungheria relativa alla navigazione aerea-art. 15 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-01-16;53~art15 · fonte del testo