Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Per tutte le questioni di nazionalita', connesse con l'applicazione della presente Convenzione, e' stabilito che gli aeromobili hanno la nazionalita' dello Stato, sul registro del quale sono regolarmente immatricolati.
[2]Un aeromobile puo' essere immatricolato presso uno dei due Stati, soltanto se appartiene per intero a cittadini aventi la nazionalita' di esso Stato. Se l'aeromobile appartiene ad una societa' o altro ente giuridico, questo, qualunque sia la sua forma, dovra' soddisfare a tutte le condizioni richieste dalla legislazione italiana o dalla legislazione ungherese per essere considerato, rispettivamente, come italiano o come ungherese.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025
