Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025. 59 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli aeromobili appartenenti ai due Stati contraenti avranno diritto, per l'atterraggio, e specialmente in caso di pericolo, agli stessi provvedimenti di assistenza degli aeromobili nazionali.
tolto: Il salvataggio degli aeromobili perduti in mare sara' regolato, salvo convenzione contraria, dai principi del diritto marittimo risultante dalle Convenzioni internazionali in vigore, o, in mancanza, dalla legge nazionale di chi effettua il salvataggio.aggiunto: Convenzione tra Italia e Ungheria relativa alla navigazione aerea-art. 17 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-01-16;53~art17 · fonte del testo