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[1]Gli aeromobili appartenenti ai due Stati contraenti avranno diritto, per l'atterraggio, e specialmente in caso di pericolo, agli stessi provvedimenti di assistenza degli aeromobili nazionali.
[2]Il salvataggio degli aeromobili perduti in mare sara' regolato, salvo convenzione contraria, dai principi del diritto marittimo risultante dalle Convenzioni internazionali in vigore, o, in mancanza, dalla legge nazionale di chi effettua il salvataggio.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025
