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[1]Gli aeromobili appartenenti ad una delle Parti contraenti non potranno essere provvisti di apparecchi di radiocomunicazione, al disopra del territorio dell'altra Parte contraente, se non quando cio' sia permesso dai due Stati contraenti. Tali apparecchi saranno usati soltanto da persone dell'equipaggio provviste di una autorizzazione speciale rilasciata a questo scopo dallo Stato del quale l'aeromobile ha la nazionalita'.

[2]Ciascuna delle due Alte Parti contraenti si riserva il diritto di emanare regolamenti relativi alla installazione obbligatoria di apparecchi di radio-comunicazione a bordo degli aeromobili, per ragioni di sicurezza.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-01-16;53~art6 · fonte del testo