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[1]Gli aeromobili, il loro personale navigante ed i passeggeri non possono portare seco armi, munizioni, materiale bellico, veleni, esplosivi, colombi viaggiatori ed apparecchi fotografici, senza il permesso di quello Stato sul cui territorio si trova l'aeromobile. Questo divieto non ha vigore per il personale navigante il quale e' autorizzato a portare sul velivolo i mezzi di segnalazione e le armi personali necessarie per la sicurezza delle persone e delle merci naviganti.

[2]Per ragioni di sicurezza pubblica, ciascuno degli Stati contraenti puo' limitare o proibire sul suo territorio anche il trasporto di oggetti diversi da quelli sopraelencati: tale divieto deve essere applicato senza distinzione agli aeromobili di entrambe le Parti contraenti.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-01-16;53~art7 · fonte del testo