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[1]Lavori notturni e disagiati

[2]Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio le vacazioni di cui agli articoli 31 e 32 sono aumentate di lire 140 per il geometra, di lire 80 per gli aiutanti. Per i lavori in ore notturne (dal calare al levare del sole) le vacazioni stesse sono aumentate di lire 160 per il geometra e di lire 120 per gli aiutanti.

Testo in vigore dal 20 aprile 1949 al 23 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art33 · fonte del testo