[1]Rilievi di strade e canali

[2]Le voci della colonna prima della tabella A possono applicarsi anche al rilievo planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza quasi costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25 per cento. Oltre all'onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti: per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50; un compenso proporzionale da lire 200 a lire 400; per profili longitudinali, un compenso variabile da lire 200 a lire 400 l'ettometro, a seconda che si operi in pianura, collina, montagna.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art42 · fonte del testo