[1]Triangolazioni e poligonazioni

[2]Le triangolazioni secondarie a lati rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacazioni o in ragione di lire 1000 per ogni stazione quando costituiscono operazione a se' stante e in ragione di lire 700 quando costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all'articolo precedente, oltre ai compensi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31. Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di lire 400 per ogni stazione, oltre ai suddetti compensi.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art41 · fonte del testo