[1]Stima dei danni della grandine e dell'incendio di scorte
[2]Gli onorari per la stima dei danni prodotti da grandine e da incendio di scorte si valutano a discrezione con un minimo di lire 2000 e con gli aumenti previsti nel caso di contradittori (art. 16), ed i rimborsi e indennizzi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31.
[3]Stima dei danni colonici
[4]Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con un minimo di lire 2000 (( (vedi art. 29, lettera m))).
Testo vigente dal 6 giugno 1949
