[1]Stima dei danni della grandine e dell'incendio di scorte

[2]Gli onorari per la stima dei danni prodotti da grandine e da incendio di scorte si valutano a discrezione con un minimo di lire 2000 e con gli aumenti previsti nel caso di contradittori (art. 16), ed i rimborsi e indennizzi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31.

[3]Stima dei danni colonici

[4]Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con un minimo di lire 2000 (( (vedi art. 29, lettera m))).

Testo vigente dal 6 giugno 1949

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1949

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1949 al 6 giugno 1949. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con un minimo di lire 2000 (vedi art. tolto: 20 aggiunto: 29, lettera m).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art62 · fonte del testo