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Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche e' dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 200 ed un massimo di lire 4.000. Quando la richiesta e' fatta dall'autorita' giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a carico del Collegio. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 7 settembre 1988, n. 407
5Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo dovuto al collegio dal richiedente, in virtu' dell'art. 6 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e' fissato in ragione del 2% dell'onorario liquidato, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 200.000, oltre al rimborso delle spese."
Testo in vigore dal 2 ottobre 1988 al 15 marzo 1994
