Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 ottobre 1988 al 15 marzo 1994. Leggi il testo vigente →

Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche e' dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 200 ed un massimo di lire 4.000. Quando la richiesta e' fatta dall'autorita' giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a carico del Collegio. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 7 settembre 1988, n. 407

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Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo dovuto al collegio dal richiedente, in virtu' dell'art. 6 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e' fissato in ragione del 2% dell'onorario liquidato, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 200.000, oltre al rimborso delle spese."

Testo in vigore dal 2 ottobre 1988 al 15 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 ottobre 1988

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1949 al 2 ottobre 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 7 settembre 1988, n. 407

    Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo dovuto al collegio dal richiedente, in virtu' dell'art. 6 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e' fissato in ragione del 2% dell'onorario liquidato, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 200.000, oltre al rimborso delle spese."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art6 · fonte del testo