Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando
Art. 16 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
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I Ministri per le finanze delle due Parti contraenti hanno facolta' di prendere accordi per stabilire misure di carattere amministrativo che in base alla esperienza si dimostrassero necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025
