Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

I Ministri per le finanze delle due Parti contraenti hanno facolta' di prendere accordi per stabilire misure di carattere amministrativo che in base alla esperienza si dimostrassero necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art16 · fonte del testo