Art. 8 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 295 parole tolte, 19 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: 1. Gli animali di ogni specie condotti dal territorio di una delle Parti contraenti al pascolo di lunga durata (alpeggio o svernatura) nel territorio dell'altra Parte, saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione da ogni diritto di entrata o di uscita, purche' siano fatti, ritornare entro un termine da fissarsi preventivamente e che, in ogni caso, non potra' sorpassare i sei mesi.
tolto: 2. La esenzione dai diritti di entrata e di uscita sara' estesa ai prodotti ottenuti dagli animali stessi durante il pascolo o lo svernamento, e cioe':
tolto: a) ai piccoli partoriti durante il tempo dell'alpeggio o dello svernamento;
tolto: b) al formaggio ed al burro nei limiti delle quantita' che normalmente sono prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata del soggiorno oltre la linea di frontiera.
tolto: 3. La esenzione per il burro e per il formaggio sara' accordata, nei limiti di quantita' di cui al n. 2 lettera b), tanto nel caso che questi prodotti fossero importati ed esportati durante il periodo dell'alpeggio o dello svernamento quanto nel caso che fossero importati ed esportati dopo il ritorno del bestiame, purche', in questo secondo caso, non siano trascorse piu' di quattro settimane dal giorno del ritorno.
tolto: 4. Le dogane delle Parti contraenti avranno facolta' di prescrivere che la reimportazione e la riesportazione degli animali sia garantita dal deposito dell'ammontare dei diritti doganali o da fidejussione. La garanzia data da un proprietario di terreni meritevole di fiducia sara' ritenuta sufficiente.
tolto: 5. Alle stesse condizioni sara' reciprocamente accordata la esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita per le api trasportate da una all'altra zona di frontiera per un temporaneo soggiorno e per il miele ed i nuovi alveari con giovani sciami di api ottenuti durante detto soggiorno.aggiunto: Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art8 · fonte del testo