Art. 6 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 127 parole tolte, 19 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: 1. Qualora sia ritenuto opportuno in relazione alle condizioni locali, e' concessa la esenzione doganale per le seguenti merci provenienti da una delle due zone di frontiera quando sono importate nell'altra zona in quantitativi che non eccedono il fabbisogno casalingo dell'importatore:
tolto: a) fieno, paglia ed erba per foraggio e strame;
tolto: b) piante vive;
tolto: c) legna da ardere, carbone di legna, torba e carbone di torba;
tolto: d) sansa di olive; panelli ed altri residui di semi e di frutti oleosi;
tolto: e) ceneraccio, concimi naturali, residui della fabbricazione dell'alcole e della birra, vinacce esaurite, vinaccioli, spazzature e altri simili residui e cascami;
tolto: f) pietre non tagliate, ghiaia, sabbia, pietra da calce viva.
tolto: 2. La dogana avra' sempre la facolta' di adottare le misure che fossero necessarie per impedire abusi.aggiunto: Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art6 · fonte del testo