Art. 7 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 458 parole tolte, 19 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione da diritti:
tolto: a) la provvista di viveri che gli abitanti della zona di frontiera portano seco nell'altra zona per il proprio consumo di una giornata e nel limite di peso di un chilogrammo globalmente. La esenzione sara' estesa ad una provvista di viveri adeguata alla durata del soggiorno quando si tratta di operai od artigiani abitanti nella zona di frontiera, che esercitano il loro mestiere nell'altra zona e che debbono rimanere piu' giorni sul luogo di lavoro;
tolto: b) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che i medici; i veterinari e le levatrici dimoranti nella zona di frontiera portano seco per l'immediato uso nell'altra zona e per l'immediato consumo, purche' tali medicamenti e disinfettanti siano ammessi alla importazione nello Stato dove deve farsene uso. I medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti sopravanzati dovranno essere riportati;
tolto: c) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che gli abitanti di una delle zone di frontiera vanno a prendere, in base a ricetta di medici o di veterinari, nelle farmacie dell'altra zona in piccole dosi rispondenti ai singoli casi di malattia, a condizione che si tratti di medicinali e disinfettanti ammessi alla importazione nello Stato dove deve farsene il consumo e sia riconosciuta, in relazione alle condizioni locali, la necessita' di far ricorso alle farmacie dell'altra zona. L'esenzione sara' accordata anche per il ripetuto uso di una stessa ricetta, purche' questa sia stata esplicitamente rinnovata.
tolto: Nei limiti suindicati non sara' necessario presentare la ricetta quando si tratta di prodotti semplici o di preparazioni chimiche o farmaceutiche ben conosciute, portanti sul loro involucro l'esatta e chiara denominazione farmaceutica, di cui sia ammessa la importazione e la vendita al minuto senza ricetta nello Stato nel quale deve farsene consumo;
tolto: d) i materiali che portano seco gli artigiani dimoranti in una delle zone di frontiera che vanno ad eseguire nell'altra zona riparazioni inerenti al loro mestiere. L'esenzione sara' limitata ai quantitativi che gli artigiani possono portare con se' senza ricorrere a mezzi di trasporto e sara' accordata una sola volta al giorno per materiali della stessa specie. Questi non potranno essere impiegati nella fabbricazione di oggetti nuovi. I quantitativi sopravanzati alle riparazioni dovranno essere riportati;
tolto: e) i feretri e le urne contenenti i resti dei defunti, le corone e simili oggetti destinati al loro ornamento; i materiali e gli oggetti destinati alla manutenzione ed all'ornamento delle tombe dei congiunti degli abitanti della zona di frontiera;
tolto: f) i fiori, le foglie, le erbe, naturali ed artificiali, anche legati in festoni, ghirlande, mazzi e simili che gli abitanti della zona di frontiera portano personalmente nell'altra zona in occasione di festivita' o di altre ricorrenze senza scopo di farne commercio.aggiunto: Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art7 · fonte del testo