Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 226 parole tolte, 19 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: 1. In quanto ne sia riconosciuto il bisogno in relazione alle condizioni locali, i prodotti qui appresso indicati sono ammessi in esenzione doganale quando sono importati od esportati dagli abitanti della zona di frontiera per le loro necessita' domestiche e non a scopo di farne commercio:

tolto: a) carne fresca in quantita' non superiore a........ kg. 4

tolto: b) farine di cereali, grano o legumi in quantita' non superiore a...................... » 2

tolto: c) pane comune in quantita' non superiore a........ » 3

tolto: d) formaggio e burro in quantita' non superiore a..... » 2

tolto: e) frutta fresca e secca in quantita' non superiore a... » 10

tolto: f) verdure e ortaggi freschi in quantita' non superiore a. » 10

tolto: g) latte fresco.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: 2. Per usufruire di questa agevolezza gli abitanti della zona di frontiera debbono essere legittimati da un certificato (Hausstandskarte- Stato di famiglia) rilasciato dal Comune dove hanno il loro domicilio, che attesti il numero delle persone appartenenti al complesso famigliare. Detto certificato avra' la validita' di un anno.

tolto: 3. L'importazione, che in ogni caso dovra' essere proporzionata al numero delle persone appartenenti al complesso familiare, non potra' aver luogo che per vie doganali e durante l'orario di servizio dell'ufficio doganale di frontiera e sara' permessa una volta al giorno per ogni casato.

tolto: 4. L'agevolezza potra' essere limitata o rifiutata nel caso di abusi. Essa non si applica alle spedizioni eseguite a mezzo posta.aggiunto: Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art5 · fonte del testo