Art. 5 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 226 parole tolte, 19 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: 1. In quanto ne sia riconosciuto il bisogno in relazione alle condizioni locali, i prodotti qui appresso indicati sono ammessi in esenzione doganale quando sono importati od esportati dagli abitanti della zona di frontiera per le loro necessita' domestiche e non a scopo di farne commercio:
tolto: a) carne fresca in quantita' non superiore a........ kg. 4
tolto: b) farine di cereali, grano o legumi in quantita' non superiore a...................... » 2
tolto: c) pane comune in quantita' non superiore a........ » 3
tolto: d) formaggio e burro in quantita' non superiore a..... » 2
tolto: e) frutta fresca e secca in quantita' non superiore a... » 10
tolto: f) verdure e ortaggi freschi in quantita' non superiore a. » 10
tolto: g) latte fresco.
tolto: 2. Per usufruire di questa agevolezza gli abitanti della zona di frontiera debbono essere legittimati da un certificato (Hausstandskarte- Stato di famiglia) rilasciato dal Comune dove hanno il loro domicilio, che attesti il numero delle persone appartenenti al complesso famigliare. Detto certificato avra' la validita' di un anno.
tolto: 3. L'importazione, che in ogni caso dovra' essere proporzionata al numero delle persone appartenenti al complesso familiare, non potra' aver luogo che per vie doganali e durante l'orario di servizio dell'ufficio doganale di frontiera e sara' permessa una volta al giorno per ogni casato.
tolto: 4. L'agevolezza potra' essere limitata o rifiutata nel caso di abusi. Essa non si applica alle spedizioni eseguite a mezzo posta.aggiunto: Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art5 · fonte del testo