Art. 3 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 85 parole tolte, 19 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: 1. Le facilitazioni previste dall'art. 2 sono applicabili anche nel caso di lavori agricoli e forestali di lunga durata o che richiedano l'impiego di gran numero di operai o di animali.
tolto: 2. In questo caso la dogana potra' stabilire che il trasporto dei viveri necessari al nutrimento degli operai ed i foraggi necessari al mantenimento degli animali sia effettuato in piu' riprese ed in quantita' non eccedente ogni volta un limite da fissarsi dalla dogana stessa avuto riguardo alle condizioni nelle quali dovra' farsi l'approvvigionamento.aggiunto: Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art3 · fonte del testo