[1]PROTOCOLLO N. 1 CONCERNENTE IL REGIME TARIFFARIO CHE IL PORTOGALLO PUO' APPLICARE A TALUNI PRODOTTI
[2]Articolo 1
[3]1. In deroga all'articolo 2 dell'Accordo, i dazi doganali all'importazione in Portogallo applicabili ai prodotti originari della Comunita' nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, di cui all'elenco allegato, sono gradualmente soppressi nelle proporzioni e secondo il calendario qui appresso indicati:
[4]Aliquote di Calendario riduzione in percentuale 1 aprile 1973............... 20 1 gennaio 1974............... 30 1 gennaio 1975............... 50 1 gennaio 1976............... 60 1 luglio 1977............... 80 1 gennaio 1980............... 100
[5]2. Per i prodotti originari della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito di cui allo stesso elenco, i dazi doganali all'importazione in Portogallo sono gradualmente soppressi nelle proporzioni e secondo il calendario qui appresso indicati:
[6]Aliquote di Calendario riduzione in percentuale 1 gennaio 1973................ 60 1 gennaio 1974................ 60 1 gennaio 1975................ 70 1 luglio 1977................. 80 1 gennaio 1980................ 100
[7]3. Con decorrenza dal 1 luglio 1977 il Portogallo applica senza discriminazione a tutti gli Stati membri della Comunita' il trattamento piu' vantaggioso, derivante dalle riduzioni applicate in conformita' al presente articolo sui dazi di base di cui all'articolo 4 dell'Accordo.
Testo vigente dal 4 maggio 1973
