[1]SEZIONE B Regime applicabile all'importazione in Austria di taluni prodotti originari della Comunita' Articolo 3 1. Ferme restando le riduzioni tariffarie effettuate in virtu' dell'articolo 2 del Protocollo dell'Accordo interinale tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna, i dazi doganali all'importazione in Austria dei prodotti originari della Comunita' nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, di cui al paragrafo 2, sono gradualmente portati ai livelli sottoelencati, secondo il calendario seguente:

[2]Percentuali dei dazi di Calendario base applicabili

[3]1 aprile 1973.............. 90 1 gennaio 1974.............. 80 1 gennaio 1975.............. 70 1 gennaio 1976.............. 70 1 gennaio 1977.............. 60 1 gennaio 1978.............. 40 1 gennaio 1979.............. 20 1 gennaio 1980.............. 0

[4]2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

[5]-------------------------------------------------------------------

[6]N. della tariffa _ doganale austriaca| Designazione delle merci -------------------------------------------------------------------

[7]Ex 73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dai n. 73.06 al n. 73.14 incluso, ad eccezione dei prodotti contemplati dal Trattato CEE.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-15;162~protocollo-n-1-art3 · fonte su Normattiva