[1]Art. IV Disposizioni generali

[2]1. Il Governo italiano conviene che prendera' ogni possibile misura per impedire la rivendita o la spedizione verso altri Paesi, o l'uso a scopi non interni (salvo che tali rivendite, rispedizioni o usi siano specificatamente approvati dal Governo degli Stati Uniti) di eccedenze agricole acquistate in base alle disposizioni di questo Accordo. 2. I Governi convengono che prenderanno ragionevoli precauzioni allo scopo di assicurare che tutte le vendite od acquisti delle eccedenze agricole fatti silla base di questo Accordo non apportino indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli, non turbino i normali scambi degli Stati Uniti di questi prodotti o non danneggino materialmente le relazioni di commercio esistenti tra i Paesi del mondo libero. 3. Nell'attuazione del presente Accordo, i due Governi si adopereranno per garantire condizioni commerciali atte a permettere ai contraenti privati di operare in maniera efficace e faranno quanto e' in loro potere per sviluppare ed espandere una continua domanda di mercato dei prodotti agricoli. 4. Il Governo italiano si impegna a fornire, su richiesta del Governo degli Stati Uniti, informazioni sulla attuazione del programma, con particolare riguardo agli arrivi ed alle condizioni delle derrate ed alle disposizioni prese per mantenere i normali scambi di mercato nonche' informazioni concernenti l'esportazione delle stesse o di derrate simili.

Testo vigente dal 15 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-11-26;1298~accordo-artiv · fonte del testo