[1]Articolo IX

[2]Secondo le necessita' e secondo gli accordi che potranno esser raggiunti in relazione allo scambio di informazioni, come previsto nell'articolo IV e con le limitazioni di cui all'articolo III, e secondo i termini e le condizioni che potranno essere stabiliti di comune accordo, specifici accordi potranno, di volta in volta, essere conclusi tra le Parti per l'affitto, o la vendita e l'acquisto di materiali, ad eccezione di materiale nucleare speciale, in quantita' maggiori di quelle occorrenti per ricerche, quando i materiali stessi non siano disponibili commercialmente.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;244~artix · fonte del testo