[1]Articolo IX
[2]Secondo le necessita' e secondo gli accordi che potranno esser raggiunti in relazione allo scambio di informazioni, come previsto nell'articolo IV e con le limitazioni di cui all'articolo III, e secondo i termini e le condizioni che potranno essere stabiliti di comune accordo, specifici accordi potranno, di volta in volta, essere conclusi tra le Parti per l'affitto, o la vendita e l'acquisto di materiali, ad eccezione di materiale nucleare speciale, in quantita' maggiori di quelle occorrenti per ricerche, quando i materiali stessi non siano disponibili commercialmente.
Testo vigente dal 4 aprile 1958
