1. Non e' obiettivo del Programma cercare di aumentare in caso di emergenza la quota mondiale dei rifornimenti petroliferi che il gruppo aveva in normali condizioni di mercato. Lo schema tradizionale del commercio petrolifero dovrebbe essere ragionevolmente mantenuto e dovrebbe essere tenuta in debito conto la posizione dei singoli Paesi non partecipanti. 2. Allo scopo di mantenere i principi stabiliti al paragrafo 1, il Comitato direttivo avanzera' proposte appropriate al Comitato dei Ministri il quale decidera' a maggioranza su tali proposte.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art11 · fonte su Normattiva