Quando la somma giornalmente accumulata degli obblighi di prelievo dalle riserve di emergenza, definiti all'articolo 7, ha raggiunto il 50 per cento degli impegni per le riserve di emergenza ed una decisione e' stata presa a norma dell'articolo 20, ogni Paese partecipante adottera' le misure cosi' decise, e l'assegnazione delle disponibilita' petrolifere tra i Paesi partecipanti verra' effettuata in conformita' con gli articoli 7, 9, 10 ed 11.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
