1. Ogni Paese partecipante terra' pronto in qualsiasi momento un programma di misure contingenti per la restrizione della domanda petrolifera in modo da poter ridurre la sua quota di consumi finali in conformita' con quanto previsto al Capitolo IV. 2. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminera' e valutera' senza soluzione di continuita': - il programma di misure di restrizione della domanda di ciascun Paese partecipante; - l'efficacia delle misure concretamente adottate da ciascun Paese partecipante. 3. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza riferira' al Comitato direttivo il quale avanzera' le proposte ritenute idonee al Comitato dei Ministri. Il Comitato dei Ministri puo', decidendo a maggioranza, adottare raccomandazioni dirette ai Paesi partecipanti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art5 · fonte su Normattiva