1. Ogni Paese partecipante puo' richiedere al Segretariato di effettuare l'accertamento di cui all'articolo 19 o 20. 2. Se entro 72 ore da tale richiesta il Segretariato non effettua tale accertamento, il Paese partecipante puo' richiedere al Comitato direttivo di riunirsi e considerare la situazione in conformita' con le disposizioni del presente Accordo. 3. Il Comitato direttivo si riunira' entro 48 ore da tale richiesta per esaminare la situazione. Su richiesta di qualsiasi Paese partecipante riferira' al Comitato dei Ministri entro le successive 48 ore. Il rapporto riferira' le opinioni espresse dai membri del Comitato direttivo e dal Segretariato, inclusa ogni opinione concernente il modo di affrontare la situazione. 4. Il Comitato dei Ministri si riunira' entro 48 ore dalla ricezione del rapporto del Comitato direttivo. Qualora esso convenga, a maggioranza, che le condizioni di cui all'articolo 13, 14, 15 o 17 si sono verificate, saranno messe in atto le conseguenti misure di emergenza.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art21 · fonte su Normattiva