La capacita' produttiva non utilizzata, disponibile per un Paese partecipante nell'ambito della giurisdizione di un altro paese puo' essere accreditata a fronte del proprio impegno per le riserve di emergenza sulla stessa base della capacita' produttiva petrolifera non utilizzata presente nell'ambito della propria giurisdizione e soggetta alle disposizioni dell'articolo 4 di questo Allegato, a condizione che il Governo dell'altro paese abbia un accordo con il Governo del Paese partecipante in base al quale non porra' alcun impedimento al trasferimento verso il Paese partecipante di petrolio greggio originato da tale capacita' produttiva inutilizzata, in una emergenza.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~allegato-art5 · fonte su Normattiva