1. Allorche' l'assegnazione petrolifera ad un Paese partecipante viene effettuata a norma dell'articolo 17, lo stesso Paese partecipante: - fara' fronte con la riduzione dei propri consumi ad una riduzione dei propri rifornimenti petroliferi fino al 7 per cento dei propri consumi finali durante il periodo base; - avra' un diritto di assegnazione pari alla riduzione dei propri rifornimenti petroliferi, quale risulta dalla riduzione dei propri consumi finali al di sopra di tale livello. 2. L'obbligo di assegnare tali quantitativi petroliferi e' ripartito tra gli altri Paesi partecipanti sulla base dei rispettivi consumi finali durante il periodo base. 3. I Paesi partecipanti possono assolvere ai propri obblighi di assegnazione attraverso una qualunque misura di loro scelta, incluse misure di restrizioni della domanda o il ricorso alle riserve di emergenza.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art8 · fonte su Normattiva