1. Ogni qual volta che un qualunque Paese partecipante e' colpito o sta presumibilmente sul punto di essere colpito da una riduzione della quota giornaliera dei propri rifornimenti petroliferi, che risulti in una riduzione della quota giornaliera dei propri consumi finali per un ammontare pari almeno al 7 per cento della quota giornaliera media dei propri consumi finali durante il periodo base, l'assegnazione della disponibilita' petrolifera verso quel Paese verra' effettuata a norma degli articoli da 8 a 11. 2. L'assegnazione delle disponibilita' petrolifere verra' anche effettuata quando le condizioni di cui al paragrafo 1 si verificano nei confronti di una regione maggiore di un Paese partecipante il cui mercato petrolifero sia non completamente integrato. In tal caso, l'obbligo di assegnazione degli altri Paesi partecipanti sara' ridotto dell'obbligo teorico di assegnazione che compete ad ogni altra regione o regioni maggiori del Paese partecipante interessato.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art17 · fonte su Normattiva