Per l'esercizio dei servizi concordati: 1. La capacita' sara' ripartita in eguale misura tra le compagnie tunisina e italiana designate. 2. La capacita' totale utilizzata sara' adattata alle necessita' ragionevolmente prevedibili. Tuttavia, per far fronte alle esigenze di un traffico imprevisto o momentaneo su queste stesse rotte oppure ad una diminuzione imprevista della capacita' disponibile, le compagnie designate dovranno decidere tra loro delle misure appropriate da adottare per soddisfare tale aumento temporaneo di traffico o per rimediare a questa diminuzione della capacita' disponibile. Esse le sottoporranno immediatamente all'approvazione delle autorita' aeronautiche dei loro rispettivi Paesi che potranno consultarsi se lo riterranno necessario.

Testo vigente dal 20 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-08;381~art12 · fonte su Normattiva